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STATUTO dell’associazione BIBLIOTECA dei PICCOLI - ONLUS

 

Art. 1 – Costituzione . E'  costituita,  con  sede  in Fiumicino - via dei Pastori, 10 – località Maccarese - l'Associazione denominata “BIBLIOTECA DEI PICCOLI ONLUS”; l’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie, o sezioni, anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

. L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 - n. 460.

. L'associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2 – Scopo e Attività . L'Associazione si ispira a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, non ha fini di lucro, è aconfessionale e apartitica ha per scopo di prestare aiuto, in tutte le forme e nei modi di legge, prevalentemente ai bambini in condizioni di grave disagio e svantaggio. A tal fine l'associazione svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di istruzione e formazione, di tutela dei diritti civili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sostenendone e promuovendone i relativi programmi e progetti al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo disabili fisici e psichici, indigenti, abbandonati, orfani o in situazione di disadattamento o devianza, il tutto ai sensi dell’articolo 10, secondo e terzo comma, del decreto Legislativo n. 460 del 1997.  

. A tale scopo l’Associazione persegue il fine di promuovere lo sviluppo del bambino nella sua interezza come persona, consentendo a ciascuno di scoprire, svelare e arricchire il proprio potenziale; stimolando il piacere di capire, conoscere e scoprire; promuovendo le abilità sociali necessarie per vivere in armonia e collaborare alla realizzazione di progetti comuni. In questa strategia a lungo termine, protesa ad incrementare lo sviluppo sociale, economico e culturale di un territorio, oggi più che mai, è essenziale il ruolo che può svolgere la biblioteca: una biblioteca intesa come porta di accesso locale all’informazione, alle idee e al pensiero, alla cultura, alla conoscenza, che concilia l’esigenza di interpretare e valorizzare l’identità culturale della comunità che esprime con la proiezione verso il mondo e la cultura globale.

. Le specifiche finalità dell’Associazione sono rivolte alle seguenti aree di intervento:

- sviluppo e valorizzazione di raccolte organizzate di beni librari e audiovisivi;

- elaborazione di sistemi per  consentire il libero accesso alle informazioni, alla consultazione e al reperimento di beni culturali;

- raccolta ed elaborazione periodica di dati per un corretto monitoraggio delle esigenze degli utenti del servizio;

- elaborazione di iniziative e progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e utenza,  intercettando anche i pubblici refrattari, e a conseguire un radicamento sempre più profondo nel territorio;

- attività di formazione volte a promuovere la ricerca personale, il risveglio della curiosità intellettuale e atteggiamenti positivi verso la cultura rivolte a persone disagiate;

- iniziative tese a incrementare adeguate occasioni di sviluppo sociale, affettivo e cognitivo dei bambini;

- elaborazione di progetti protesi a diffondere le culture “altre” come portatrici di valore e di arricchimento alla nostra cultura;

- organizzazione di eventi per informare e formare gli adulti che sono interessati alla salvaguardia della salute e dello sviluppo armonico dei bambini.

. Per perseguire tali scopi l’Associazione potrà inoltre:

- produrre materiali didattici;

- progettare e produrre materiale editoriale;

- promuovere e svolgere specifici studi e ricerche, eventi e corsi, collettivi e individuali.

. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sostenitori.

. L’Associazione opera sull’intero territorio nazionale.

Art. 3 – Soci . Sono Soci quelli che ne fanno richiesta, che sottoscrivono il presente statuto e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

. L’ammissione all’associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo; nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara i dati anagrafici e i recapiti.

. L'iscrizione per l’anno in corso, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. A pagamento della quota associativa avvenuto il Presidente provvede ad inserire il nominativo nel registro degli iscritti; l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento effettuato all’atto di iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo essendo esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, salva la facoltà di recesso di cui infra; tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione stessa.

. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

-   dimissioni volontarie;

-   non aver effettuato il versamento della quota associativa;

-   decesso;

-   indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

. La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

 

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci . Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Associazione; in particolare hanno diritto di partecipare alla vita associativa, a partecipare alle assemblee con diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa e a votare direttamente o per delega, a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dalla appartenenza all'Associazione.

. I soci possono essere:

- Soci Fondatori: le persone fisiche che sono intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione;

- Soci Ordinari: tutti coloro che hanno aderito successivamente all’Associazione, facendone richiesta ai sensi del precedente art. 3;

- Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera o per aver fornito un particolare contributo all'attività della Associazione; tale qualifica viene attribuita su designazione motivata del Consiglio Direttivo.

- Soci Sostenitori: tutti coloro i quali forniscono un particolare contributo, anche in denaro o altra natura, alla vita dell'Associazione.

. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi  nell'ammontare fissato dall'Assemblea nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo, e di uniformarsi alle deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo secondo la propria competenza.

. Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'Associazione e contribuire con ogni mezzo al buon andamento e al conseguimento degli scopi della stessa.

. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita ai sensi dell'art. 3.

 

Art. 5 – Organi . Sono organi dell'associazione:

-       l'Assemblea;

-       il Consiglio Direttivo;

-       il Presidente;

-       il Revisore dei conti.

Art. 6 - Assemblea . L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea degli associati ed è costituita da tutti i soci.

. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale; essa è presieduta dal presidente dell’Associazione.

. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.

. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario sentito il parere del Consiglio Direttivo; l’Assemblea è inoltre straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

. L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; è inoltre convocata quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma successivo, alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

. Le  riunioni  sono convocate  dal presidente,  con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della  data fissata, con comunicazione scritta affissa in bacheca e, dove possibile, con comunicazione e-mail e/o fax; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno.

. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia.

. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-        eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

-        eleggere il Revisore dei conti;

-        approvare il bilancio preventivo;

-        approvare il rendiconto consuntivo;

-        approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

-        approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

-        approvare il regolamento interno;

-        approvare lo scioglimento dell’Associazione;

-        stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.

. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

 

Art. 7 – Consiglio Direttivo . Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con votazione segreta; è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove e dura in carica tre anni. Esso può cooptare altri membri esclusivamente in qualità di esperti; questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
-  ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
-  comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta affissa in bacheca e, dove possibile, con comunicazione e-mail e/o fax.

. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.

. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia.

. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto di chi presiede; delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.

. Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

-   eleggere il Presidente e il Vice-presidente;

-   assumere il personale qualora se ne ravveda la necessità;

-   nominare il segretario qualora lo ritenga opportuno;

-   fissare le norme per il funzionamento dell'associazione emanando un apposito regolamento;

-   sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e  il rendiconto annuali;

-   determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma   generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-   accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

-   ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-   nominare  il  componente  del  collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

. Nel solo caso che vengano a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio, o i soci, che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

. Nel caso in cui vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

 

Art. 8 – Presidente e Vice-presidente . Il Presidente, che è anche presidente della Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti, e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.

. Esso inoltre cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 6 e 7.

. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci; ha facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

. Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti  di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

 

Art. 9 - Segretario . Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno può nominare un segretario; il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

-       provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-       provvede al disbrigo della corrispondenza;

-       è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-       predispone  lo  schema  del  progetto  di  bilancio  preventivo,  che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

-       provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della  documentazione relativa;

-       provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

-       è a capo del personale.

 

Art. 10 - Revisore dei conti  . Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

. Ad esso in particolare viene demandato il compito di:

- controllare il bilancio preventivo

- controllare il rendiconto consuntivo.

. Il Revisore dei conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata.

. Esso agisce di propria iniziativa, anche su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

 

Art. 11 - Collegio arbitrale . Qualsiasi  controversia  dovesse  sorgere  per  l'interpretazione  e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

 

Art. 12 - Esercizio sociale e bilancio . L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio che deve coincidere con l’anno solare; il bilancio così predisposto e il bilancio preventivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

. La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio approvato, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia a proprie spese.

 

Art. 13 - Risorse economiche . L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-  quote associative e contributi dei soci;

-  contributi dei privati;

-  contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

-  contributi di organismi internazionali;

-  donazioni e lasciti testamentari;

-  introiti derivanti da convenzioni;

-  rendite  di  beni  mobili  o  immobili  pervenuti  all'associazione a qualunque titolo.

. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

. Nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

. L'associazione potrà ricevere qualsivoglia finanziamento e/o contributo a soggetti privati e pubblici per il conseguimento degli scopi sociali, nonchè procedere al loro incasso.

. E' fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 14 - Quota sociale . La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea; essa è annuale e non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art. 15 – Convenzioni . Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo; copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’organizzazione. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.

. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione di volontariato e con le disposizioni della convenzione.

 

Art. 16 - Modifiche allo statuto . Le deliberazioni di modifica del presente statuto devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 17 – Scioglimento . L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria.

. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 18 – Regolamento Interno . L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

 

Art. 19 - Norma di rinvio . Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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Ultimo aggiornamento:  20-02-11

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